statuto
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Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anno XXX – Suppl. al N. 26 del 30/06/1999
Deliberazione del Consiglio Regionale N. 36
STATUTO
TITOLO I°
FINALITÀ E FUNZIONI
Art. 1
Denominazione, finalità e funzioni
L'Azienda Regionale Territoriale per L’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova, istituita per trasformazione con legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, è un Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile nonché di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Regionale.
Finalità dell'Azienda è quella di provvedere al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione ed al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalla stessa con particolare riferimento alla domanda proveniente dalle fasce sociali a minor reddito.
Essa provvede, anche mediante la partecipazione a Consorzi e Società miste, alla realizzazione ed alla gestione - ivi compresa la trasformazione del patrimonio esistente - dei programmi di intervento di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata nonché, di esplicare tutte le funzioni ad essa spettanti quale soggetto istituzionale operante nell'ambito dell’attività di uso e trasformazione del territorio e quale operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio pubblico.
L'Azienda esercita, altresì, qualora richiesto, attività di supporto della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio in relazione ai programmi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1995 n. 57 o di analoghi programmi di intervento, di Edilizia residenziale pubblica e non, disciplinati dalla vigente normativa nonché svolge tutti gli adempimenti ad essa affidati dalla Regione connessi alla attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia nelle forme e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente.
L'Azienda, infine, espleta, nelle materie di cui all’Art. 3, 4° comma, lett. a) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, tutti i compiti ad essa affidati da soggetti pubblici e privati ed acquisisce la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, individuato dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 nonché, previe idonee garanzie, dell'ulteriore patrimonio ad essa eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati e può, con le modalità di cui all’Art. 3, 4° comma, lett. d) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, costituire o partecipare a Società anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi d quelli inerenti l'attuazione e la gestione dei programmi di Edilizia residenziale pubblica. contabile.
Art. 2
Sede ed ambito operativo
L'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova ha sede in Genova ed opera nel territorio della Provincia.
L'Azienda può altresì operare:
a) nel territorio di altre Province d'intesa con l'Azienda della Provincia territorialmente competente;
b) nel territorio di paesi comunitari, nell'ambito di programmi internazionali.
Con provvedimento dell’Amministratore Unico possono essere stabiliti eventuali uffici periferici operativi.
Art. 3
Patrimonio dell'azienda
Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
a) dal capitale di fondazione dello LA.C.P.;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda;
- dalle quote di partecipazione societarie;
d) da patrimonio di altri Enti acquisito in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione o di altre forme previste dalla legge;
e) da tutti gli apporti e sopravvenienze patrimoniali conseguenti all'attività dell'Azienda;
f) da eredità, lasciti, donazioni ed attribuzioni a titolo gratuito acquisite secondo quanto previsto dal successivo Art. 9 del presente statuto;
g) dalle riserve e dagli avanzi di esercizio;
h) da crediti di varia natura verso istituti bancari e finanziari, enti pubblici e soggetti privati;
i) debiti ed altre onerosità di diversa natura verso istituti bancari e finanziari, enti pubblici e privati.
Art. 4
Attività di programmazione
L'attività dell'Azienda, ai sensi dell’Art. 10 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, deve conformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale.
L'attività dell'Azienda si realizza attraverso un insieme coordinato di piani, programmi, progetti coerenti con gli atti di programmazione nazionale e regionale.
I piani definiscono finalità, indirizzi, obiettivi e politiche di gestione e di intervento ed individuano le azioni conseguenti.
Possono essere generali se si riferiscono all'attività complessiva dell'Azienda, ovvero particolari se riguardano settori specifici di attività.
L'Azienda adotta, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, il piano pluriennale di attività di durata triennale il cui stato di attuazione viene verificato ed eventualmente aggiornato annualmente.
L'Azienda adotta altresì, al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano pluriennale, programmi consistenti in uno o più interventi ed azioni coordinati.
Tali programmi sono comprensivi sia degli interventi previsti nei programmi pluriennali regionali dell'edilizia residenziale pubblica sia di quelli da realizzarsi da parte dell'Azienda con finanziamenti propri o di altri soggetti pubblici e/o privati.
L'Azienda predispone, infine, progetti attuativi riferiti ai contenuti dei suddetti programmi con i quali viene definita la loro concreta attuazione.
I programmi ed i progetti costituiscono la base per la formulazione delle previsioni del bilancio annuale.
Art. 5
Attività di costruzione e recupero
Nell'ambito delle proprie finalità l'Azienda attua:
a) interventi diretti alla costruzione, all'acquisto ed al recupero di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
b) interventi diretti alla costruzione, all'acquisto ed al recupero di alloggi ed immobili, comprese le, pertinenze, da destinarsi alla locazione ovvero alla vendita con modalità diverse da quelle indicate dalla precedente lett. "a" secondo le condizioni e le procedure previste dalle normative statali e regionali vigenti;
c) programmi organici di intervento e programmi integrati per il recupero, la riqualificazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente; .
d) interventi di edilizia agevolata e convenzionata;
e) ogni altro intervento di acquisizione, costruzione, recupero e gestione, non compreso nelle precedenti lettere "a", "b", "c", "d", idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle proprie finalità l'Azienda può inoltre:
1) provvedere all'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione degli interventi, nelle forme ritenute più opportune avuto riguardo alla natura dell'intervento;
2) acquisire fabbricati per trasformarli mediante la realizzazione di unità immobiliari sia ad uso abitativo che ad uso diverso, ovvero provvedere alla demolizione di fabbricati e/o di alloggi e pertinenze negli edifici amministrati dall'Azienda qualora tali interventi si rendessero necessari in ragione delle condizioni strutturali o manutentive degli stessi;
3) prevedere, all'interno degli interventi di cui al comma 1, la realizzazione e/o il recupero di immobili ad uso non abitativo;
4) acquisire anche sul libero mercato terreni urbanizzati o da urbanizzare nonché fabbricati allo scopo di locarli o venderli sulla base di canoni o prezzi economicamente concorrenziali ovvero scegliendo i locatari o gli acquirenti sulla base di pubbliche selezioni finalizzate ad assicurare l'accesso all'abitazione a particolari categorie di soggetti aventi particolari requisiti stabilendo in relazione ad ogni singolo intervento la forma di finanziamento e le tipologie di canone e/o di prezzo di cessione degli immobili, al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 1 nonché dell'esercizio di una funzione perequativa sul mercato edilizio.
Art. 6
Attività di gestione
L'Azienda espleta tutti i compiti connessi con l'amministrazione, la manutenzione e la gestione del proprio patrimonio.
Nel caso di ulteriore patrimonio eventualmente affidato in gestione all'Azienda da soggetti Pubblici o privati, tale attività è svolta sulla base e con i limiti previsti dalle convenzioni all'uopo stipulate, che dovranno individuare idonee garanzie, ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, lett. c) della Legge Regionale n. 9/1998, volte ad evitare che gravino sui bilanci dell'Azienda medesima oneri diversi.
L'Azienda procede all'alienazione od all'assegnazione con patto di futura vendita degli alloggi secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi vigenti. L'Azienda può escludere dall'applicazione della normativa vigente in materia di assegnazione e conduzione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e con le modalità previste dalla normativa stessa, gli alloggi realizzati senza contributo o concorso dello Stato o della Regione da destinare a finalità diverse da quelle proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 7
Attività con altri soggetti
Per l'attuazione delle finalità di cui all'Art. 1, l’Azienda acquisisce, ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della legge 12 marzo 1998 n. 9, la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni compresi nel proprio ambito territoriale e/o di altri soggetti pubblici.
Essa acquisisce, altresì, la gestione dell’ulteriore eventuale patrimonio abitativo e non, da essa affidato in gestione da altri soggetti pubblici e/o privati.
L'Azienda espleta, inoltre, tutti i compiti ad essa affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, di progettazione, direzione, esecuzione e gestione di interventi costruttivi e di recupero e di attuazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di gestione tecnico-amministrativa delle azioni connesse.
Nelle ipotesi indicate nei tre commi precedenti i reciproci rapporti sono regolati da appositi contratti e/o convenzioni.
L'Azienda svolge, su richiesta della Regione Liguria, ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della Legge Regionale 12 marzo 1998 n. 9, le funzioni concernenti l'esercizio del controllo per quanto riguarda gli interventi, gli operatori e l'utenza di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo finanziario pubblico.
Anche i rapporti relativi a tali funzioni sono regolati da apposite convenzioni intese od, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedono il relativo compenso per l'Azienda.
L'Azienda promuove e/o partecipa a programmi integrati e programmi organici di intervento, programmi di recupero urbano e programmi di riqualificazione urbana nonché formula proposte agli Enti competenti sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sugli strumenti di Pianificazione territoriale.
Art. 8
Partecipazione ad organismi di studio
L'Azienda può istituire o partecipare ad organismi pubblici e privati, sotto qualsiasi forma costituiti, aventi lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione nell'ambito delle finalità dell'Azienda stessa.
A tal fine può organizzare "stages" di formazione ed approfondimento delle varie materie di propria competenza in particolare in collaborazione con Enti di formazione scolastica o Universitari anche mediante l'istituzione di borse di studio.
Art. 9
Strumenti operativi
All'attuazione delle proprie finalità l'Azienda provvede:
a) mediante la propria struttura organizzativa;
b) mediante la partecipazione, nelle forme previste dal Codice Civile, a Consorzi e Società miste per l'attuazione e la gestione di interventi sul territorio o di programmi di intervento comprendenti - anche in quota parte - interventi di edilizia residenziale pubblica
disciplinati dalla vigente normativa, anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile e per l'apertura di specifici uffici casa, in conformità a quanto previsto dall'Art.3, 4° comma, lett. b) della legge regionale 12 marzo 1988 n. 9.
c) mediante la costituzione o la partecipazione a Società, anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi di quelli di cui alla lettera precedente, priva approvazione della costituzione della Società da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale qualora trattasi, rispettivamente di Società costituite per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e la manutenzione del patrimonio od in tutti i restanti casi.
L'Azienda può, ai fini di migliorare lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento delle proprie finalità, fare ricorso ad incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni singoli od in qualsiasi forma costituita od a contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le attività connesse alla progettazione ed all'attuazione degli interventi. L'Azienda può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonché, contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti da stipularsi con terzi.
L'Azienda può accettare donazioni, eredità, legati ed attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma se ritenuti vantaggiosi.
L'Azienda, inoltre, può compiere tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini, ivi comprese azioni promozionali della propria immagine ed attività.
TITOLO II°
ORGANI DELL'AZIENDA
Art. 10
Organi dell'azienda
Sono organi dell'Azienda: l'Amministratore Unico ed il Collegio dei Revisori.
Tali organi sono nominati, si rinnovano e durano in carica secondo le modalità previste dalle Leggi regionali in materia.
Art. 11
L'Amministratore unico
L'Azienda è amministrata da un Amministratore Unico di nomina regionale.
L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e ne definisce gli obiettivi ed i programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale, nonché adotta i provvedimenti concernenti l'Attività dell'Azienda, fatto salvo l'esercizio del proprio potere di delega al Direttore Generale e/o ai dirigenti.
L'Amministratore Unico assume di norma i propri provvedimenti in forma di decreto.
La nomina dell'Amministratore Unico ed il relativo rapporto di lavoro sono regolati dall'Art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 e dall'Art. 16 del presente statuto.
Art. 12
Competenze
In virtù di quanto previsto dall'Art. 4 della Legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, l'Amministratore unico esercita tutti i poteri di organizzazione, di indirizzo e di controllo dell'Azienda, i quali non sono delegabili.
In particolare spetta all'Amministratore unico l'adozione dei seguenti atti e provvedimenti:
a) il piano pluriennale di attività e i programmi d'intervento e di gestione del patrimonio
b) il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni ed assestamento nonché il conto consuntivo e gli atti allegati;
c) nell'ipotesi di cui all'Art.18, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, un piano di risanamento pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale;
d) lo Statuto dell'Azienda e delle eventuali modifiche;
e) la pianta organica del personale e le relative modifiche;
f) il regolamento generale di organizzazione e il regolamento del personale nonché i regolamenti previsti per legge;
g) l'assunzione di mutui, di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie e sull'accettazione dì eredità, legati, lasciti e donazioni;
h) i provvedimenti concernenti la costituzione o la partecipazione dell'Azienda a società, consorzi ed altri organismi pubblici o privati sotto qualsiasi forma costituiti;
i) i provvedimenti di promuovimento, resistenza od intervento alle liti con conferimento del relativo patrocinio;
Le attribuzioni sopra menzionate sono meramente esemplificative, posto che all'Amministratore unico spetta l'adozione di ogni altra azione, rientrante nei propri esclusivi poteri di organizzazione ed indirizzo dell'azienda, che non sia espressamente riservata ad altri soggetti.
Art. 13
Delega di funzioni
L'Amministratore Unico può delegare al Direttore Generale o ai dirigenti, ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi attribuiti alla struttura a cui sono preposti.
Il provvedimento indica i contenuti e gli eventuali limiti della delega e può essere revocato.
L'Amministratore Unico può avocare a se anche singoli atti di competenza del Direttore Generale o dei dirigenti per particolari motivi dì necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportar, previa formale contestazione dei fatti e conseguenti, controdeduzioni degli interessati, la modifica avvero la revoca delle deleghe.
Tali provvedimenti devono essere motivati.
Art. 14
Direttore generale
Ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, può essere nominato un Direttore Generale al quale l'Amministratore Unico può delegare compiti di coordinamento delle strutture anche attribuendogli funzioni sovraordinate alle stesse nonché di collaborazione con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, qualora siano presenti le seguenti condizioni:
1) l'Azienda gestisca un patrimonio superiore ai 5.000 alloggi;
2) l'Azienda abbia un pareggio di bilancio superiore a 100 miliardi.
Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratta di diritto privato a tempo determinato con durata massima di cinque anni, si risolve automaticamente alla scadenza ed è rinnovabile, fermi restando le condizioni ed i limiti previsti dalle normative regionali vigenti.
Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico, il quale gli può conferire e revocare le deleghe secondo quanto disposto dagli artt.13 e 14 del presente statuto nonché dal Regolamento di Organizzazione e ne determina il trattamento economico.
Art. 15
Pareri
Sui propri atti deliberativi l'Amministratore Unico può preventivamente richiedere che venga espresso parere da parte dei dirigenti. Ove necessario deve essere espresso il parere di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria.
I pareri richiesti sorto inseriti nel provvedimento dell'Amministratore Unico.
Art. 16
Rapporto di lavoro dell'amministratore
unico. Indennità
In conformità a quanto disposto dall'Ara. 7 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, il rapporto di lavoro dell'Amministratore Unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, quinquennale, rinnovabile e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, fatto salvo l'esercizio di eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse dell'Azienda e che siano state preventivamente comunicate alla Giunta regionale.
All'Amministratore Unico viene corrisposto dall'Azienda il trattamento economico previsto dalle norme vigenti.
Art. 17
Vacanza dell'ufficio
In caso di vacanza dell'Ufficio o nei casi di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale o dal Dirigente delegato dall'Amministratore Unico o in mancanza di delega dal Dirigente più anziano di età.
In caso di vacanza dell'ufficio o di revoca, la nomina dell'Amministratore Unico da parte della Giunta regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza dell'ufficio o la revoca.
La Giunta regionale procede alla sostituzione dell'Amministratore unico ove l'assenza o l'impedimento si protraggano per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 18
Revoca e decadenza
dell'amministratore unico
Ai sensi della lett. d) dell'Art. 13 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, l'Amministratore Unico può essere revocato dalla Giunta Regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'Azienda in relazione agli indirizzi fissati può essere revocato anche per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'Azienda.
In caso di revoca l'esercizio delle funzioni è regolato secondo quanto previsto dall'Art. 17 del presente Statuto.
Art. 19
Collegio dei revisori:
composizione e funzionamento
Presso l'Azienda è istituito un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due componenti, nominati dalla Giunta regionale, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e due membri supplenti, tutti nominati dalla Giunta regionale fra coloro che hanno presentato domanda.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciate all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'Amministratore Unico ed alla Giunta regionale.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico, fino alla scadenza del Collegio. In tali casi subentra il membro con maggiore anzianità di iscrizione al registro.
Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 20
Compiti
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità di gestione.
In particolare il Collegio:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l'esame ammininistratívo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza di cui alla precedente lettera d) all'Amministratore Unico e alla Giunta regionale. Il Collegio, su richiesta della Giunta Regionale, riferisce alla stessa su aspetti specifici della gestione. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione ed hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili della Azienda, con obbligo di relazione al Collegio.
Ai sensi dell'Art. 9, 4° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, al componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità determinata ai sensi delle vigenti leggi regionali.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e decadenza previste dall’Art. 2399 del Codice Civile.
Art. 21
Conferenza consultiva
E' istituita, come organo consultivo dell'Azienda, la Conferenza provinciale in rappresentanza degli enti locali composta:
a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;
b) dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo delegato;
c) da un rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
d) da tre rappresentanti, ciascuno nominato dal Comune che relativamente a ciascun ambito territoriale individuato dal Programma Quadriennale Regionale per la provincia, ha il maggior numero di abitanti;
e) da un rappresentante delle Comunità Montane presenti nel territorio della Provincia nominato in accordo fra le stesse.
I componenti devono essere amministratori degli Enti facenti parte della Conferenza. Gli stessi nominano al loro interno ed a maggioranza il Presidente della Conferenza nella seduta di insediamento.
La conferenza ha competenza consultiva obbligatoria in ordine al piano pluriennale di attività dell'Azienda di cui all'Art. 14, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 e dell'Art. 4 del presente statuto.
L'Amministratore Unico può inviare a fini conoscitivi alla Conferenza atti dell'Azienda e può richiedere la convocazione della stessa.
I pareri richiesti alla Conferenza devono essere resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti dell'Azienda e le decisioni assunte in difformità dei pareri resi devono essere motivate.
La Conferenza si riunisce di riarma presso la sede dell'Azienda ed alle sedute partecipa l'Amministratore Unica dell'Azienda stessa nonché i dirigenti interessati alle pratiche trattate, appositamente invitati. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Azienda.
Ai componenti della Conferenza spetta un gettone di presenza determinato con provvedimento dell'Amministratore Unico dell'Azienda, sulla base del gettone spettante per le sedute del Consiglio provinciale. Le sedute della Conferenza sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione di un terzo dei suoi membri più uno.
TITOLO III°
ORGANIZZAZIONE
Art. 22
Struttura
Il coordinamento complessivo delle attività e delle strutture spettano all'Amministratore Unico e, in virtù di quanto previsto dall'Art. 4, 2° comma della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, tali funzioni possono essere da esso delegate al Direttore Generale, ove presente.
Art. 23
Principi di organizzazione
In conformità a quanto previsto dall'Art. 5 1° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, l'organizzazione dell'Azienda è disciplinata secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
Nell'organizzazione delle strutture deve essere assicurata il collegamento fra le diverse attività svolte dalle strutture competenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati e deve essere perseguita 1'interdisciplinarietà fra le diverse funzioni indipendentemente da ogni suddivisione settoriale per materia.
Al fine di dare attuazione ai criteri di cui al comma 1 l'Azienda provvede, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, alla formulazione ed all'approvazione di una carta dei servizi, anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.
Art. 24
Regolamento di organizzazione
L'Azienda adotta un proprio regolamento di organizzazione nel quale, secondo i principi indicati nelle leggi vigenti ed i criteri fissati nel presente Statuto sono, tra l'altro, individuate le aree di attività, e le relative attribuzioni, delle strutture organizzative, nonché le modalità di organizzazione del lavoro. L'Azienda adotta altresì il proprio regolamento organico per il personale, in coerenza con i vigenti contratti nazionali di categoria.
Art. 25
Trasparenza dell'azione amministrativa
L'Azienda adotta le misure organizzative idonee a garantire la pubblicità e l'accesso agli atti nonché, la partecipazione ai procedimenti secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art. 26
Utenza
L'Azienda adotta le misure idonee a garantire la più ampia informazione all'utenza.
L'Azienda adotta appositi regolamenti per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 27
Stato giuridico e trattamento
economico del personale
In conformîtà a quanto previsto dall'Art. 19 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 al personale delle Aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli IACP trasformati in Aziende.
Art. 28
Responsabilità dirigenziali
I Dirigenti sono responsabili nell'ambito della delega loro conferita dall'Amministratore Unico, della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati alla struttura a cui sono preposti.
Ai sensi dell'Art. 4, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, i dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti dell'Amministratore Unico, e nell'ambito della delega loro conferita, al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione delle risorse umane. finanziarie, degli strumenti e dei fattori di produzione attribuiti.
Art. 29
Poteri di spesa
I dirigenti, informandone l'Amministratore Unico, assumono entro i limiti degli stanziamenti di bilancio gli impegni di spesa riferiti ai procedimenti di loro competenza.
Art. 30
Conferenza dei dirigenti
La Conferenza esamina i problemi di gestione dell'Azienda, procede alla verifica dei programmi in corso e del relativo stato di avanzamento.
E' istituita, nell'ambito dell'Azienda, la Conferenza dei dirigenti.
Essa è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico o, per delega, dal Direttore Generale, ove presente, e si riunisce almeno una volta ogni bimestre, ed ogni volta che si renda necessario.
La Conferenza è finalizzata ad assicurare la collegialità e l'interdisciplinarietà nell'attività dell'Azienda, secondo quanto previsto dall'Art. 23 del presente statuto.
Art. 31
Trattamento dei dirigenti
Ai dirigenti dell'Azienda sono applicate le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali.
TITOLO IV°
PROGETTI ED APPALTI
Art. 32
Procedura
Ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, i progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica vigente ed essere comunque uniformati alle direttive di attuazione dei programmi regionali di settore.
Gli appalti per lavori, forniture e servizi sono disposti, sulla base della normativa vigente, dall'Amministratore Unico o dal dirigente delegato con proprio provvedimento nel quale vengono indicati la scelta del metodo ed il criterio di aggiudicazione della relativa gara in relazione alla natura dell'opera, della fornitura o del servizio.
Nello stesso provvedimento è indicato il responsabile del procedimento che rappresenta l'Azienda e che procede all'aggiudicazione, alla stipula del contratto e ad impegnare la spesa relativa.
Il verbale di aggiudicazione è approvato dall'Amministratore Unico o dal dirigente delegato con proprio provvedimento.
TITOLO V°
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 33
Bilancio di previsione
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
L'Azienda, al sensi dell'Art. 16, 1 ° comma, della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, adotta il bilancio pluriennale di attività e riferito ad un arco temporale coincidente con questo. Il bilancio annuale di previsione dell'Azienda è redatto in conformità allo schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale.
Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori per il parere di competenza.
Il bilancio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento vengono approvati entro ì termini previsti dal Regolamento di Contabilità e trasmessi alla Giunta regionale per il controllo corredati dalla documentazione indicata dal Regolamento stesso.
Art. 34
Esercizio provvisorio
Qualora entro il primo gennaio non si sia concluso il procedimento di controllo sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, da parte della Giunta Regionale, l'Azienda è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio così come disciplinato dalla normativa e/o dalla regolamentazione regionale.
Art. 35
Conto consuntivo
Il conto consuntivo si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale nonché di una relazione illustrativa ed è redatto sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale.
Il conto consuntivo è approvato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio ed è corredato dalla relazione illustrativa che deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Azienda nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio che concorrano alla determinazione del conto consuntivo.
Nella relazione l'Amministratore Unico deve, altresì, in caso di disavanzo di amministrazione, indicare le specifiche cause che hanno determinato i disavanzi indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
Il provvedimento di approvazione del conto consuntivo è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, alla Giunta regionale per l'esercizio delle relative funzioni di controllo.
Art. 36
Avanzo di amministrazione
In conformità a quanto disposto dall'Art. 17 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, l'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:
a) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento;
b) per la restante quota al reinvesti mento in iniziative finalizzate prioritariamente al soddisfacimento della domanda ed al miglioramento delle condizioni abitative delle fasce sociali a minor reddito.
Art. 37
Disavanzo di amministrazione
L'Amministratore Unico, in conformità a quanto previsto dall'Art. 18 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, individua gli interventi, in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile, al fine di far fronte, in via prioritaria, ai disavanzi di esercizio.
Qualora il ripiano non possa essere operato in un esercizio, l'Amministratore Unico deve predisporre un piano di risanamento pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo, da allegare al bilancio annuale.
Art. 38
Regolamento di contabilità
scritture contabili
L'Azienda adotta un regolamento di contabilità in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale individua, altresì, le scritture contabili che l'Azienda deve tenere.
In tali scritture la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è organizzata in un autonomo centro di costo.
TITOLO VI°
CONTROLLI
Art. 39
Funzioni di vigilanza
Ai sensi dell'Art. 13, 1° comma, della legge regionale 21 marzo 1998 n. 9, la Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda mediante:
a) ispezioni per accertare la regolarità dalla gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine l'Azienda è tenuta a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti ed i documenti necessari per lo svolgimento della funzione;
b) richieste al Collegio dei Revisori di riferire su specifici aspetti della gestione;
c) revoca dell'Amministratore Unico e sua sostituzione per gravi violazioni di legge o regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'Azienda in relazione agli indirizzi fissati dal Consiglio regionale od a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'Azienda.
Art. 40
Poteri sostitutori
La Giunta Regionale provvede tramite Commissario "ad acta", alla sostituzione, previa diffida dell'Amministratore Unico di adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o regolamento, quando ne sia stato ritardato o rifiutato l'adempimento da parte dell'Azienda.
Art. 41
Funzioni di controllo
Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, lo Statuto dell'Azienda e le relative modifiche.
Ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, sono soggetti alla verifica in ordine alla conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi del Consiglio regionale i provvedimenti concernenti:
a) i bilanci pluriennali e annuali;
b) gli assestamenti;
c) le variazioni;
d) i rendiconti annuali;
e) i piani pluriennali di attività ed i loro aggiornamenti annuali;
f) i piani di alienazione di cui all'Art. 37 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10;
g) le piante organiche di avvio del personale di cui all'Art. 26, 9° comma, della legge regionale 12 marzo1998 n. 9;
h) il regolamento di organizzazione.
Le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali.
TITOLO VII°
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 43
Modifiche dello statuto
Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata con apposito Provvedimento dell'Amministratore Unico e, ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, deve essere approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Art. 44
Norme transitorie
Con l'adozione dello Statuto da parte del Direttore Generale l'Istituto assume la nuova denominazione di Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova.
A seguito dell'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, trovano applicazione tutte le norme statutarie compatibili con le disposizioni di cui al D.L.vo 3 Febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal D.L.vo 31/3/1998 n. 80 e l'Amministratore Unico può, quindi, procedere all'assunzione di quei provvedimenti che, conseguono alla definizione delle sue competenze statutarie.
La trasformazione in ente pubblico economico, che avviene dal 1 ° Gennaio successivo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 26 comma 8 - e seguenti - della L.R. 12/3/1998 n. 9, determina l'integrale e definitiva entrata in vigore dello Statuto.